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Scarsità, interesse transfrontaliero e gare per le concessioni balneari dopo l'ordinanza C-574/25

Sintesi dell'articolo pubblicato da Paolo Capriotti su Appalti&Contratti, rivista online di Maggioli, il 30 luglio 2026.

Oltre le prime interpretazioni

Il 10 luglio 2026 la Corte di giustizia dell'Unione europea ha depositato l'ordinanza nella causa C-574/25, Balneari Rimini II. Nei primi commenti di parte concessionaria, la decisione è stata presentata come una svolta favorevole agli operatori storici: la nota governativa del 6 ottobre 2023 avrebbe definitivamente escluso la scarsità delle coste italiane, rendendo l'obbligo di procedere alle gare rinviato o fortemente ridimensionato. Una lettura complessiva dell'ordinanza conduce però a conclusioni differenti.

La Corte non certifica l'assenza di scarsità delle coste italiane e non attribuisce valore vincolante automatico alla nota del 6 ottobre 2023. Affida invece al giudice nazionale una serie di verifiche decisive: se il Consiglio dei ministri fosse l'autorità competente a effettuare quella valutazione, se siano stati utilizzati criteri obiettivi e non discriminatori, se la nota abbia carattere vincolante nell'ordinamento italiano e se il Comune di Rimini potesse discostarsene sulla base dei dati del proprio territorio.

Scarsità: dal dato nazionale alla concreta disponibilità della risorsa

La nozione di scarsità richiamata dall'art. 12 della direttiva 2006/123/CE è spesso oggetto di equivoci. La direttiva non afferma genericamente che le spiagge siano "poche": stabilisce che quando le autorizzazioni disponibili sono limitate dalla scarsità delle risorse naturali utilizzabili, gli Stati devono applicare una procedura selettiva trasparente, con autorizzazioni a durata limitata e non rinnovabili automaticamente.

In concreto, la scarsità ricorre quando la limitata disponibilità della risorsa non consente di soddisfare tutti i potenziali interessati. Il problema non è aumentare il numero delle concessioni, ma stabilire secondo quali criteri assegnare quelle concretamente disponibili — quelle che risultano dalla pianificazione del territorio, dai vincoli ambientali e paesaggistici e dalla concreta utilizzabilità delle aree. La nota del 6 ottobre 2023 non può essere considerata da sola l'atto definitivo che chiude il tema: la Corte considera particolarmente equilibrato l'approccio combinato, che affianca ai dati nazionali una verifica concreta del territorio interessato.

Interesse transfrontaliero: un presupposto distinto

La mancata dimostrazione della scarsità non esaurisce ogni profilo di rilevanza europea. Accanto all'art. 12 della direttiva opera l'art. 49 TFUE sulla libertà di stabilimento: le concessioni con interesse transfrontaliero certo devono essere affidate nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, anche quando non ricorrano tutti i presupposti dell'art. 12.

I due concetti devono restare distinti. La scarsità riguarda la limitata disponibilità della risorsa naturale; l'interesse transfrontaliero certo riguarda la capacità concreta della concessione di attrarre operatori di altri Stati membri, da accertare sulla base di elementi oggettivi come il valore economico, la durata, l'ubicazione e l'importanza turistica della località. Nell'ordinanza C-574/25, la questione sull'interesse transfrontaliero è stata dichiarata irricevibile per insufficienza degli elementi forniti dal giudice del rinvio: la Corte non ha escluso l'esistenza di tale interesse, semplicemente non ha potuto esaminarlo.

Conclusione

Più che una svolta favorevole ai concessionari storici, l'ordinanza rappresenta un rinvio al giudice nazionale per gli accertamenti sulla scarsità — non un'assoluzione dagli obblighi di trasparenza e concorrenza che il diritto europeo impone al settore. Chi vi legge la definitiva esclusione delle gare confonde l'apertura di una verifica istruttoria con il riconoscimento di un diritto alla prosecuzione automatica della concessione.

Per gli operatori economici il messaggio rimane quello di sempre: più che attendere l'ennesimo sviluppo del contenzioso, è opportuno prepararsi a una stagione nella quale capacità progettuale, qualità degli investimenti e organizzazione dell'attività imprenditoriale saranno elementi sempre più centrali nelle future assegnazioni.

Il testo integrale dell'articolo è disponibile su Appalti&Contratti.

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