Sintesi dell'articolo pubblicato da Paolo Capriotti su Appalti&Contratti, rivista online di Maggioli, il 13 luglio 2026.
Dopo un anno e mezzo di rinvii istituzionali, il decreto-legge 32/2026 ha aperto la strada al bando-tipo per le concessioni balneari, arrivato finalmente in bozza. Con le concessioni in scadenza al 30 settembre 2027 e l'obbligo di bandire le gare entro giugno 2027, il testo era atteso come strumento operativo capace di guidare in modo uniforme centinaia di procedure comunali. Il giudizio complessivo è che convince solo in parte.
Cosa funziona
Tra gli aspetti più riusciti spicca la disciplina sul cumulo delle concessioni: limiti alla partecipazione e all'aggiudicazione, penalizzazioni nel sistema di valutazione, controlli estesi a raggruppamenti e società collegate. Una scelta condivisibile, che offre agli enti un'impostazione chiara.
I nodi critici
La bozza presenta diverse lacune che avrebbero potuto essere evitate attingendo a istituti già collaudati negli appalti pubblici. Quando la concessione comporta lavori significativi, il testo non disciplina la componente lavori — requisiti del progettista, verifica del progetto, qualificazione dell'esecutore — trattando le opere solo come voci del piano economico-finanziario.
Sul fronte dell'offerta economica, il meccanismo del rialzo sull'indennizzo al concessionario uscente — già criticato dal Consiglio di Stato nel parere n. 750/2025 — non viene corretto. La bozza gli affianca una seconda base di calcolo alternativa, il canone concessorio, priva però di fondamento nella legge 118/2022.
Manca inoltre un perimetro di intervento definito per ciascun lotto: senza indicazioni su cosa costruire, cosa conservare e quali standard di servizio sono attesi, ogni concorrente parte da presupposti diversi e la valutazione comparativa perde di senso. Mancano infine entrambi i controlli sul piano economico-finanziario che negli appalti ordinari sono standard: la verifica di sostenibilità prima dell'assegnazione del punteggio e la verifica di congruità del rialzo offerto.
Altri aspetti non risolti riguardano la demolizione degli stabili a fine concessione, la premialità sui beni mobili dell'uscente — presentata come criterio ambientale ma che nei fatti penalizza chi non intende acquistare l'arredo del predecessore — e la sovrapposizione tra esperienza pregressa come requisito di ammissione e come criterio premiale, senza indicare quale privilegiare.
Conclusione
Il filo comune a molte criticità è che la bozza introduce soluzioni originali dove sarebbe bastato richiamare istituti già noti. Un approccio per sottrazione — partire dall'impianto degli appalti pubblici e disciplinare solo ciò che è specifico del settore balneare — avrebbe prodotto un testo più maturo e immediatamente operativo.
Nel frattempo, gli enti concedenti non devono restare in attesa: con giugno 2027 che si avvicina, conviene muoversi sui riferimenti già disponibili — legge 118/2022, buone pratiche dei bandi già pubblicati, analogia con gli appalti pubblici.





